Art. 7.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede:

          a) quanto a 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e a 7 milioni di euro per l'anno 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale

 

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2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

          b) quanto a 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni.